
Diritto amministrativo
dello sport
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 280 del 2003: "Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo [...], è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
Sussiste, pertanto, una sorta di giurisdizione amministrativa sportiva, specificatamente attribuita al TAR Lazio con sede in Roma.
Il nostro team di esperti legali in Diritto Amministrativo e Diritto dello Sport è in grado di fornire piena assistenza al Cliente leso da un provvedimento emesso da un ente sportivo. Va precisato, difatti, che - in ossequio alla giurisprudenza - ove un soggetto facente parte dell'ordinamento sportivo subisca una lesione della propria sfera giuridica scaturente da un provvedimento di natura "sportiva", tale soggetto può richiedere il risarcimento del danno al Giudice Amministrativo.
Nello stesso ambito, ci occupiamo, inoltre, di controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni sportive professionistiche, di controversie riguardanti provvedimenti emanati dalle Federazioni nel contesto dei loro poteri di natura pubblicistica e di controversie in materia di D.A.SPO. (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive).
Se necessiti di assistenza in questo campo, contattaci subito.
